Novità del DM 19/03/2015

Di seguito, 3 tabelle che riassumono il punti che il decreto del 19 marzo  2015  ha espletato in materia di adeguamento per la sicurezza antincendio delle strutture sanitarie.

Le strutture sanitarie e gli ospedali che offrono più di 25 posti letto hanno l'obbligo di procedere all'adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio così previsti dal DM del 19 marzo 2015

Adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio di ospedali e strutture sanitarie secondo il DM del 19 marzo 2015.

Le strutture sanitarie e gli ospedali devono procedere all'adeguamento per la sicurezza antincendio secondo il DM del 19 marzo 2015.

Adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio di ospedali e strutture sanitarie secondo il DM del 19 marzo 2015, in considerazione della superficie.

 

Gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie devono adeguarsi secondo quanto stabilito dal dm 19/03/2015, considerando le scadenze riferite al mese di aprile degli anni 2016, 2019, 2022 e 2025

Adeguamento per la sicurezza e i servizi antincendio di ospedali e strutture sanitarie secondo il DM del 19 marzo 2015.

In materia di sicurezza antincendio, il DM del 19 marzo 2015 ha fissato le regole per l’adeguamento degli ospedali e delle strutture sanitarie.

Il DM ha preso in esame le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime, come quelle riguardanti il ricovero ospedaliero con oltre 25 posti letto o il regime residenziale a ciclo continuo, e quindi diurno con oltre 25 posti letto.

Sia quelle esistenti dal 26/12/2002, sia quelle che non hanno completato l’adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del DM 18/09/2002 entro il 26/12/2007, hanno l’obbligo di adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del DM 18/09/2002, così come modificato dall’allegato I del DM 19/03/2015.

Le strutture sanitarie esistenti, che alla data 26/12/2002 erogano prestazioni in regime di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, vengono considerate secondo i propri metraggi.

Adeguamento per superficie

Superficie maggiore di 500 m² e fino a 1.000 m²: Obbligo di adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo IV, capo II del DM 18/09/2002, così come modificato dall’allegato II del DM 15/03/2015.

Fanno eccezione le strutture per le quali entro il 24/04/2015 non sia stata presentata la SCIA.

Superficie maggiore di 1.000 m²: Obbligo di adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo IV, capo III del DM 18/09/2002, così come modificato dall’allegato II del DM 15/03/2015.

Fanno eccezione le strutture per le quali, entro il 24/09/2002, sia stata presentata la SCIA, o siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento , ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Adeguamento per presentazione SCIA

Il DM ha previsto per gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie, che hanno richiesto al comando dei VV.F. la valutazione del progetto relativo al completo adeguamento dell’attività (solo per cat. B e C) entro il 24 aprile 2016, due soluzioni:

  1. In un’unica soluzione;
  2. Per singoli lotti indipendenti ed autonomi dal punto di vista dell’efficacia delle misure antincendio.

Per gli enti e i privati che presentano al Comando VV.F. le SCIA attestanti il rispetto di determinati requisiti di sicurezza antincendio, il DM ha previsto quattro fasi:

  1. FASE 1: entro il 24 aprile 2016
  2. FASE 2: entro il 24 aprile 2019
  3. FASE 3: entro il 24 aprile 2022
  4. FASE 4: entro il 24 aprile 2025