Il decreto che ha riformulato la prevenzione incendi delle strutture sanitarie
In data 19 Marzo 2015 è stato emanato un Decreto ministeriale di aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie. Tale decreto si applica alle strutture sanitarie esistenti, a regime di ricovero ospedaliero con oltre 25 posti letto, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni della normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 20/09/2002.
In materia di servizi antincendio per gli ospedali in particolare, per le strutture sanitarie in generale, il legislatore ha dovuto prendere in considerazione l’eventuale complessità edilizia e impiantistica delle strutture stesse, in modo da poter adempiere alle nuove direttive in modo proporzionale e progressivo. Puntare, quindi, ad una graduale stabilizzazione riguardante la sicurezza antincendio attraverso un processo dinamico di equilibrio, che potesse compensare un’iniziale numero ridotto di prescrizioni.
Alla crescita delle prescrizioni è stata accompagnata la gestione di un sistema organizzato della sicurezza antincendio, in grado di evolversi in maniera decrescente, affidandone il coordinamento operativo ad un Responsabile Tecnico Antincendio (RTA).
Il D.M. ha portato avanti principi di flessibilità e continuità, dando la facoltà al Responsabile della struttura sanitaria (ovvero il Direttore generale) di procedere all’adeguamento attraverso diverse modalità operative. Modalità che riguardano i “lotti” o i “punti prescrizionali”, aggiornando o revisionando le misure tecniche e favorendone l’applicazione anche nel caso di adeguamenti avviati solo parzialmente.
L’adeguamento
La messa a norma viene effettuata attraverso Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e, qualsiasi sia l’approccio previsto, il D.M. ha chiarito che:
- Siano sottoposti a valutazione preventiva i progetti di prevenzione incendi relativi ad un adeguamento completo dell’attività delle strutture sanitarie individuate nelle categorie B e C (ai sensi del D.P.R. 151/2011), comprendenti anche i depositi di combustibili, di distribuzione di gas, di gruppi elettrogeni etc etc;
- Sia individuato dal titolare dell’attività il Responsabile Tecnico Antincendio;
- Sia predisposto e adottato uno specifico Sistema di Gestione della Sicurezza finalizzato all’adeguamento Antincendio (SGSA), nel quale sia individuato un determinato numero di addetti antincendio (secondo le prescrizioni del D.M. stesso);
- Sia presentata una SCIA che attesti per la struttura sanitaria il rispetto dei requisiti di sicurezza, così come l’adozione dell’SGSA con l’individuazione degli addetti antincendio.
L’adeguamento prevede anche scadenze successive riferite al 25 aprile degli anni 2019, 2022 e 2025; un approccio prescrizionale che prevede comunque la presentazione dei SCIA che attestino il rispetto progressivo nei 9 anni per l’intero presidio di una serie di requisiti di sicurezza. L’approccio per lotti prevede comunque la presentazione delle SCIA attestanti il completo adeguamento a tutte le prescrizioni previste dal D.M. per lotti progressivi pari al 30%, al 70% e al 100% della superficie totale della struttura sanitaria.
Per entrambi gli approcci, ogni scadenza dovrà comunque essere seguita dall’aggiornamento del SGSA, ricalcolando il numero degli addetti antincendio, alla luce dei lotti e delle prescrizioni di adeguamento realizzati in ogni fase.